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Interrogatorio libero, dichiarazioni e convincimento del giudice

Interrogatorio libero, dichiarazioni e convincimento del giudice
Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Sentenza 18 giugno– 1 ottobre 2014, n. 20736
Presidente Roselli– Relatore Maisano

cassazione-civileLa Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, esaminando una questione di lavoro proveniente dalla Corte d’Appello di Torino, che confermava la sentenza di primo grado con la quale veniva rigettata la domanda proposta da una lavoratrice per ottenere il pagamento di una somma di denaro a titolo di competenze lavorative relative all’intercorso rapporto di lavoro, ha rigettato il ricorso ribadendo alcuni importanti principi di diritto applicabili con riferimento alle dichiarazioni rese nell’interrogatorio libero espletato alla prima udienza di comparizione.

Nel caso di specie, la ricorrente affermava in sede di interrogatorio libero che le mansioni di autista erano state svolte saltuariamente e che il credito vantato era stato indicato senza alcun criterio preciso.

La Corte, esaminando congiuntamente i motivi proposti nel ricorso inerenti al valore dell’interrogatorio libero in base al quale il giudice del merito ha ritenuto di decidere la causa, richiamando alcune precedenti decisioni prese in materia “per tutte Cass. 14 settembre 2007 n. 19247” ha affermato che “il convincimento del giudice del merito può essere fondato anche solo sulle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede d’interrogatorio libero, ove le medesime, pur prive della forza propria della confessione, non siano contraddette da elementi probatori contrari. Nel caso in esame il giudice del merito ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalla parte siano sufficienti a chiarire i fatti di causa, considerando conseguentemente superfluo ogni ulteriore atto istruttorio“.

Per i giudici di Piazza Cavour “non rileva che tale accertamento sia stato sfavorevole alla parte che ha reso le dichiarazioni considerate, costituendo questa una conclusione di merito non rilevante in questa sede. In altri termini la natura giuridica non confessoria dell’interrogatorio libero della parte, non rileva ai fini della sua libera valutazione da parte del giudice che può legittimamente trarre dall’interrogatorio stesso una valutazione contraria all’interesse della parte che lo ha reso. Tale valutazione, se congruamente e logicamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità“.

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