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Istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

sentenza n.23927/2021

 

Reati contro l’ordine pubblico

Istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

Natura – Reato di pericolo concreto con dolo generico

La terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23927 del 2021 (ud. 16/02/2021 dep. 16/06/2021), ha affermato che il delitto di istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia è un reato di pericolo concreto con dolo generico che consiste nell’indurre altri alla commissione di reati analoghi a quelli istigati o di cui si è fatta apologia.
 
Esaminando un caso proveniente dalla Corte d’Appello di Firenze, gli ermellini hanno avuto modo di fare alcune precisazioni interessanti anche in conseguenza della particolarità del caso che, nello specifico, riguardava l’istigazione a commettere atti di abuso sessuale in danno di minori tramite un racconto a contenuto erotico e pedofilo pubblicato su un dominio pubblicamente accessibile.
 
Secondo l’imputato, che nel ricorso inizia facendo una sorta di comparazione tra l’art. 414 e 414 bis del codice penale, si tratta di reati di pericolo concreto e, ai fini dell’affermazione della rilevanza penale delle condotte, risulta necessario accertare l’idoneità di esse a provocare l’effettiva commissione dei delitti specificatamente indicati dalla norma in esame. Quanto poi all’elemento soggettivo, continua la difesa dell’imputato, deve sussistere l’intenzione di istigare alla commissione concreta dei reati (dolo specifico). 
 
Per la Suprema Corte, la sentenza d’appello “risulta corretta per gli accertamenti di fatto e in punto di diritto” e, rigettando il ricorso per infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ha concluso, dunque, dichiarando la “responsabilità del prevenuto in quanto anche a ritenere che si tratti di un reato di pericolo concreto che richiede un comportamento idoneo a provocare la commissione di delitti, il fatto in contestazione non pone alcun profilo di criticità in tal senso“.
 
La Corte, nel precisare le differenze tra le due figure di reato, evidenza il contenuto del comma 3 dell’art. 414 bis c.p., laddove chiarisce che “non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume“. Anche se non viene in rilievo nel presente caso il succitato 3 comma, la sua incidenza è essenziale per la ricostruzione della condotta punibile, che deve essere indeterminata e anticipata nella soglia di punibilità, in modo irrazionale, tale da confliggere con la disposizione costituzionale che tutela la libera manifestazione del pensiero.
 
“Il dolo istigatorio consiste nella coscienza e volontà di turbare l’ordine pubblico e deve essere analizzato in relazione alla condotta, che deve essere dotata di forza suggestiva e persuasiva tale da poter stimolare nell’animo dei destinatari la commissione dei fatti criminosi propalati o esaltati.
La disposizione dell’art. 414 e quella dell’art. 414 bis cod. pen. costituiscono un’eccezione, giustificata in funzione dell’esigenza di tutela anticipata del bene, alla regola generale dell’irrilevanza penale dell’istigazione non accolta o, comunque accolta ma non seguita della commissione del reato istigato“.
 
Per i suddetti articolo, si legge ancora in sentenza, “non è significativa la non commissione del reato istigato, che può essere realizzato (cd. indifferenza rispetto agli esiti della manifestazione istigativa); l’istigazione deve, quindi, essere accertata ex ante e non ex post come nella previsione generale dell’art. 115 cod. pen”.
 
L’imputazione soggettiva, di conseguenza, è a titolo di dolo generico per entrambe le fattispecie e devono sussistere nell’agente la coscienza e volontà di istigare pubblicamente i fatti previsti come reati.   
 
Leggi il testo della sentenza n.23927/2021
 
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Articolo 414 bis Codice Penale
Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater e 609 quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.
 
Articolo 414 Codice Penale
Istigazione a delinquere
Chiunque pubblicamente [266] istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione [115, 302, 303, 322, 415, 580]:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente [266] fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
 
Articolo 115 Codice Penale
Accordo per commettere un reato. Istigazione
Salvo che la legge disponga altrimenti [270, 271, 304, 305, 306], qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo.
Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza [229].
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato [266, 302, 322, 327, 414, 415], se l’istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.
Qualora l’istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, l’istigatore può essere sottoposto a misure di sicurezza [229].

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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