Sentenze Cassazione

La cassazione condanna un fiorentino per aver fatto il saluto fascista

Cassazione Civile - Sentenza n.8415 del 5 aprile 2013

Gesti e parole di troppo possono costar caro.

Ne sa qualcosa un cinquantaduenne fiorentino che mentre si trovava insieme ad altra gente ad una “pubblica riunione”, scioccamente al posto di salutare tutti con una semplicissima stretta di mano ha preferito farlo con il saluto romano accompagnando il gesto con una serie di “slogan inneggianti al razzismo e al regime fascista”.

Per la Cassazione chi inneggia al fascismo facendo il saluto romano deve essere punito e, pertanto, nel caso di specie la decisione della Corte non poteva che essere una condanna.

Non é stato facile peró giungere a tale decisione perché, nel corso del processo, alcuni elementi del reato non era non poi del tutto evidenti e schiaccianti da incriminare l’uomo.

Questa difficoltà iniziale peró é stata superata già nella fase di merito da ulteriori prove per mezzo delle quali é stato possibile inchiodare l’imputato.

Nel decidere il caso, i giudici di legittimità hanno affermato un importante principio di diritto riguardante il valore della prova testimoniale in relazione al riconoscimento dell’imputato.

Gli ermellini hanno sostanzialmente confermato la sentenza di condanna emessa dalla Corte territoriale dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall’uomo il quale fondava la propria estraneità si fatti di causa sulla base del fatto che non vi era certezza che il soggetto ritratto nelle foto reperite, da cui era scaturita l’indagine, fosse proprio lui poiché nelle stesse vi era raffigurato un uomo con il “capo coperto da un cappello, una sciarpa sul volto e un giubbotto imbottito”.

La condanna é arrivata anche grazie al riconoscimento dell’imputato da parte di un poliziotto che nel processo era stato sentito dal giudice in qualità di testimone e dove aveva estimone e dove aveva dichiarato di conoscere l’imputato fin “dal 1990”

Con la sentenza n. 355449 depositata il,17 settembre 2012, la sesta sezione penale ha rilevato che “il giudice d’appello ha fondato il proprio convincimento sulla circostanza che gli imputati erano soggetti già noti alle forze di Polizia (in particolare alla Digos e alle Questure della Toscana) per la loro partecipazione ad altre manifestazioni del genere” e che il ricorrente “era pluripregiudicato e, perció, anche sotto questo profilo, era noto alle forze di Polizia”.

Per la Corte, i giudici del merito, “hanno poi posto in rilievo come l’imputato avesse la parte inferiore del volto (dal naso in giú) coperta da una sciarpa, che non ne impediva il riconoscimento da parte di chi già lo conoscesse”.

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