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La Cassazione si pronuncia sui contratti pre-matrimoniali

La Cassazione si pronuncia sui contratti pre-matrimoniali

Corte di Cassazione – Sentenza n. 23713/2012

Se gli interessi sono meritevoli di tutela il “contratto” prematrimoniale è valido a tutti gli effetti, lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 23713/2012 in cui gli ermellini hanno aperto ai patti pre-matrimoniali ma solo se questi ultimi, affermando dei diritti, non sono contrari ai principi dell’ordine pubblico.

Questa sentenza è stata emessa trattando il caso di due ex coniugi che si erano fatti delle reciproche promesse nel caso in cui il matrimonio fosse fallito. In particolare, la moglie aveva promesso di trasferire al marito la proprietà di un immobile a titolo di indennizzo per le spese sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale (anche questa di sua proprietà), in caso di fallimento del matrimonio in cambio di ciò lo sposo si impegnava a ricambiare il gesto con 20 milioni di vecchie lire.

I rapporti tra i coniugi sono cambiati al punto che questi hanno preso la strada  della separazione ma, col tempo, sono mutati anche i buoni propositi della donna, non più intenzionata a dare all’ormai ex marito quanto aveva promesso prima delle nozze.

Ecco che la vicenda dei due finisce dentro le aule di tribunale e quindi della Cassazione. Piazza Cavour ha affermato la validità dell’accordo. Gli ermellini hanno infatti prima ricordato gli orientamenti sulla materia soffermandosi sulla giurisprudenza prevalente che ritiene nulli i “patti” sottoscritti prima delle nozze perchè contrastanti coi “principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio» ma anche quella più recente che tende verso la validità anche dell’accordo teso a escludere il mantenimento in caso di separazione, con il solo limite della tutela del coniuge più debole che può chiedere di annullare la scrittura privata.

In pratica, la donna non ha potuto fare altro che accettare la decisione dei supremi giudici in quanto ciò che ha pesato molto riguardo alla sua posizione si riferisce al fatto che la stessa si è impegnata col suo ex marito in un negozio relativo alle spese affrontate dall’uomo e quindi si è creata una obbligazione proprio in virtù di questo vero e proprio contratto «caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali» di cui il debitore non può liberarsi, se non dopo essersi “disobbligato” nel modo in cui le parti hanno stabilito.

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