La IV sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che in mancanza di ipotesi di reato non è legittimato (neppure per ragioni di sicurezza) il sequestro delle liste online dei passeggeri di volo. Con la sentenza n. 19618/12, emessa in un caso originato nel settembre scorso e che vedeva coinvolta la Procura di Pisa e la Compagnia Ryanair, (che ha avuto ragione) i Supremi Giudici hanno osservato come sia da «escludere un preventivo ed indefinito monitoraggio del sistema in attesa dell’eventualer e futura comparsa del dato da acquisire a base delle indagini» anche perchè diversamente ragionando, «si verrebbe ad integrare un nuovo e anomalo strumento di ricerca della prova, con finalità nettamente esplorative, di mera investigazione (paragonabile alle intercettazioni), che nulla ha a che fare con la perquisizione».