Per la Cassazione il passaporto non è confiscabile
Per la Cassazione il passaporto non è confiscabile
Suprema Corte di Cassazione – VI Sezione Penale
Sentenza 18 – 27 febbraio 2014, n. 9760
Presidente Agrò – Relatore Capozzi
Con la sentenza che si riporta, la Cassazione ha trattato il caso in cui il GUP del Tribunale di Milano disponeva nei confronti di due individui la confisca del passaporto.
Più nello specifico, con sentenza del 30.4.2013 il G.U.P. del Tribunale di Milano applicava ex art. 444 c.p.p. nei confronti di B.P.R. e N.G.L.M. la pena concordata in ordine al delitto di cui agli artt. 110 c.p.- 73 D.P.R. n. 309/90, disponendo la confisca – tra l’altro – dei rispettivi passaporti.
Veniva proposto appello per inosservanza e/o erronea applicazione della legge ex art. 16 co. 5 d.leg.vo 286/98 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla predetta ipotesi normativa con riferimento alla disposta confisca del passaporto giustificata solo con mera clausola di stile e con l’effetto di privare il ricorrente del proprio diritto di avanzare istanza di espulsione quale misura alternativa alla pena.
Inoltre, i ricorrenti lamentavano anche la violazione ex art. 606 lett. b) ed e) dell’art. 240 c.p. in ordine al nesso strumentale tra il reato ed il passaporto confiscato in ordine al quale non vi sarebbe motivazione.
La Cassazione ha stabilito che “la sentenza gravata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca dei passaporti dei ricorrenti che vanno dissequestrati e restituiti agli aventi diritto“.