Sentenze Cassazione

La Cassazione in materia di maltrattamenti in famiglia

La Cassazione in materia di maltrattamenti in famiglia
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza 31 gennaio – 20 marzo 2014, n. 13017
Presidente Gentile – Relatore Franco

La Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha esaminato un caso di maltrattamenti in famiglia.

L’imputato veniva denunciato dalla moglie per rispondere dei reati di cui: A) artt. 81 cpv e 572 cp, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli minori;  B) agli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 582 e 585 in relazione all’art. 577 cp per lesioni alla moglie; C) agli artt. 81 cpv e 609/bis cp, per avere costretto la moglie ripetute volte a rapporti sessuali contro la sua volontà; D) agli artt. 81 cpv, 56, 609/bis, 609/ter co. 1 n. 5 e comma 2, 609/quater comma 1 n. 2 e comma 5 cp, per avere tentato di compiere atti sessuali con la figlia;  E) agli artt. 81 cpv e 609/quinquies cp per avere costretto i figli minori a vedere film pornografici; F) agli artt. 81 e 629 cod. pen. per avere costretto la moglie a consegnargli il suo bancomat, col quale prelevava mensilmente la somma di € 1.500 corrispondente allo stipendio mensile della stessa; G) all’art. 629 cod. pen. per avere costretto la moglie a consegnargli la somma di 24 milioni di lire, che lei aveva ricevuto in dono dal padre; H) agli artt. 81 cpv e 609/bis poichè in tre occasioni aveva costretto la moglie, che era andata a trovarlo con i figli nella roulotte in cui era andato ad abitare, a subire rapporti sessuali.

 

L’uomo tra le altre cose lamentava che non era stata presa in considerazione la versione dei fatti da lui fornita, sebbene trovasse riscontro negli sms scambiati con la moglie, nelle perizie sui minori, nonché nelle deposizioni degli insegnanti, del sacerdote, della sorella e del cognato e di altri, dal Tribunale e dalla Corte immotivatamente relegate tutte a deposizioni inattendibili e di favore. Contraddittoriamente i giudici hanno acriticamente ritenuto attendibili le deposizioni dei testi di accusa perché avrebbero ad oggetto fatti di conoscenza diretta, mentre sono quasi tutte de relato e anche la mancata assunzione di una prova decisiva.

A tal proposito osserva che la sentenza del tribunale aveva evidenziato che gli elementi di prova non erano sufficienti, essendo stati assunti dal giudice in maniera parziale ed erronea. La difesa aveva quindi chiesto la riapertura del dibattimento e l’audizione di alcuni testi, nonché l’esperimento di CTU, volta ad accertare le condizioni psichiche dei figli, della persona offesa e l’imputabilità. Erroneamente la corte d’appello non ha disposto queste prove, che invece sono indispensabili.  

Per la Corte, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

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