Sentenze Cassazione

La Cassazione si pronuncia in materia di accollo e revocatoria fallimentare. (sentenza n. 6795 del 4/05/2012)

La Cassazione (I sez. Civ.) con la sentenza n. 6795 del 4/05/2012, in materia di accollo e revocatoria fallimentare ha chiarito che “l’accollo c.d. non allo scoperto, che ricorre allorché l’accollante è obbligato verso il debitore e il suo pagamento in favore del creditore vale perciò ad estinguere sia la propria obbligazione verso il debitore sia quella di quest’ultimo verso il creditore, rientra, appunto per tale caratteristica, fra i possibili modi di pagamento del terzo oggettivamente revocabili. La rivalsa del terzo accollante si realizza in tal caso mediante l’estinzione del suo debito nei confronti del debitore accollato”.La Corte ha chiarito poi che “l’anticipazione dell’effetto estintivo del debito dell’accollato verso l’accollatario rispetto alla soddisfazione di quest’ultimo (che avverrà soltanto con il pagamento da parte dell’accollate) non influisce sulla oggettiva revocabilità dell’operazione solutoria, la quale conserva tutti i presupposti a tal fine rilevanti, e cioè la soddisfazione di un creditore fuori del fallimento con risorse provenienti dal patrimonio del fallito – ancorché per il tramite di un terzo che si rivale nei confronti di quest’ultimo – e la corrispondente lesione della par condicio creditorum. Ciò che conta, invero, non è l’ordine in cui si succedono i singoli atti con i corrispondenti specifici effetti estintivi delle obbligazioni, bensì l’effetto finale della complessiva operazione, risultante dal collegamento dei singoli atti, e le sue caratteristiche appena dette”.
Inoltre, per i Giudici di Piazza Cavour “ai fini della revocatoria fallimentare di pagamenti – compresi quelli realizzati mediante rimesse su conti correnti bancari scoperti – occorre accertare se vi sia stata o meno estinzione di un credito con mezzi provenienti dal patrimonio del fallito. A tal fine il giudice deve tener conto di tutte le evidenze acquisite agli atti, non soltanto delle annotazioni del conto su cui è affluita la rimessa”.
Per questi motivi, la Suprema Corte cassava la sentenza rinviandola al giudice di merito affinchè la riformulasse in base al seguente principio di diritto: “l’acollo liberatorio non allo scoperto rientra fra i possibili modi di pagamento del terzo soggetti a revocatoria fallimentare”.

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