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La Cassazione si pronuncia in materia di validità dei contratti.

La III sezione civile della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 5535 del 5 aprile 2012, ha stabilito che la sottoscrizione del contratto esclude la possibilità di invocarne in seguito la sua invalidità adducendo di non averlo letto perchè, in base al principio dell’autoresponsabilità, chi immette dichiarazioni nel traffico giuridico ne deve anche subire le conseguenze, a meno che non sia effettivamente provato che la volontà si sia formata in modo viziato.Il caso sottoposto al giudizio di legittimità parte attrice, soccombente nelle due fasi di merito, chiedeva l’invalidità, inefficacia o nullità dei due rogiti notarili relativi ad una cessione di quote ed una successiva transazione, oltre alla responsabilità del notaio rogante per aver causato le suddette invalidità.
Le richieste attoree nascono dal fatto che lo stesso ha dichiarato di non essersi accorto della difformità fra il contenuto del rogito e gli impegni precedentemente presi dagli acquirenti attraverso accordi preliminari (alcune scritture private) e, da qui, il tentativo di limitarne i danni.
La sentenza respinge le richieste dell’attore perchè l’atto notarile, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso ma, nel caso in esame non è mai stata proposta querela nè vi è stata dimostrata l’invalidità dell’atto tramite l’ausilio di altri mezzi di prova.
In sostanza, per l’attore il notaio si era reso inadempiente in quanto gli era stato conferito l’incarico di recepire nel rogito tutti gli accordi preliminari delle precedenti scritture private e non lo aveva fatto.
La Corte esaminando tutti i motivi del ricorso non ha riscontrato nessuna violazione di legge anzi l’azione di nullità o annullamento è stata promossa senza dedurre né individuare i presupposti giuridici e di fatto a cui è subordinato l’accoglimento di ognuna di esse.
La Cassazione ha sottolineato che giustamente in appello è stato rilevato che il rogito in contestazione fa comunque fede fino a querela di falso in quanto nello stesso è contenuto ciò che il notaio dichiara essere avvenuto in sua presenza e le circostanze rappresentate da parte del ricorrente non sono tali da poter mettere il dubbio il fatto della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese dalle parti.

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