Corte di Cassazione Terza Sezione Civile – SENTENZA N. 1874 DEL 28 GENNAIO 2013
La Corte di Cassazione ha trattato il tema relativo ai diritti della personalità e dell’integrità fisica con riferimento alla copertura assicurativa e ai relativi obblighi da parte della struttura sanitaria.
La vicenda che ha permesso alla corte di emettere questa decisione riguardava una questione molto delicata.
In pratica, dalla sentenza n. 1874 del 28 gennaio 2013 emerge che i giudici dei legittimità hanno affermato, fra l’altro, che l’obbligo di stipulare una garanzia assicurativa rientra tra gli elementi essenziali del contratto di espianto di rene, le cui peculiarità risiedono nella gratuità e nella necessità di un’assoluta protezione del donatore, e che tale obbligo è attuale indipendentemente dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge n. 458 del 1967.
Si legge nella sentenza che “il diritto del donatore a revocare il suo consenso alla donazione esercitabile anche poco prima dell’intervento, e legislativamente previsto, è emblematico della sovranità attribuita dalla legge alla sua autodeterminazione libera e consapevole circa l’esercizio del diritto all’integrità psicofisica del disporre del suo corpo“.