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La Cassazione si pronuncia sul fermo tecnico

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La Cassazione si pronuncia sul fermo tecnico
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile
Sentenza 4 dicembre 2013 – 30 gennaio 2014, n. 2070
Presidente Segreto – Relatore D’Amico

Con la sentenza che si riporta, la Suprema Corte, in materia di fermo tecnico, ne ha approfittato per ribadire alcuni importanti principi ed, in particolare, ha osservato che “qualora con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata o errata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass., 23 marzo 2005, n. 6225; Cass. 23 gennaio 2004, n. 1170)“.

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