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La Cassazione si pronuncia sulla modifica delle rendite catastali

Con la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che al fine di ottenere il riclassamento catastale di un immobile è necessario fornire un’adeguata motivazione.

L’agenzia del Territorio del Comune partenopeo al fine di rendere “verosimile” il rapporto tra il valore di mercato dei fabbricati e la loro rendia catastale, modificando quest’ultima, ha emesso una serie di avvisi di accertamento per nulla graditi dai contribuenti che sono subito rivolti al Giudice Tributario.

Sul punto si è espressa anche la Cassazione con la sentenza in esame e, discostandosi da un suo precedente orientamento, ha stabilito che “quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.

Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.

In sostanza, i giudici di Piazza Cavour nel caso in oggetto si sono schierati dalla parte dei contribuenti e contro l’utilizzo di espressioni “generiche e adattabili a qualsivoglia situazione di fatto e di diritto” usate dall’Agenzia del Territorio che di fatto ledono il diritto di difesa dei destinatari degli citati avvisi emessi dall’Agenzia del Territorio.

La Corte, ha chiarito che “l’accertamento tributario non può limitarsi ad una generica motivazione, ma deve anche indicare il punto di riferimento giuridico o fattuale che la giustifica e la sorregge, onde, così, delimitare l’oggetto del possibile contenzioso, in cui all’Amministrazione è inibito addurre ragioni diverse, rispetto a quelle enunciate.

Così consentendo al contribuente di avere contezza delle ragioni dell’Amministrazione e di valutare l’opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento, o approntare le proprie difese con piena cognizione di causa, nel quadro di una leale collaborazione tra Amministrazione e contribuente”

In conclusione, per i giudici con la toga d’ermellino l’avviso di accertamento emesso utilizzando espressioni generiche buoni per ogni situazione rendono l’avviso stesso nullo per difetto di motivazione.

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