La cassazione si pronuncia sulle attenuanti e la recidiva
La cassazione si pronuncia sulle attenuanti e la recidiva
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 29 gennaio – 20 febbraio 2014, n. 8093
Presidente Zecca – Relatore Iannello
La Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha esaminato il caso di uomo condannato in primo grado per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, alla pena di anni cinque di reclusione ed € 20.000,00 di multa
riconoscendogli la recidiva specifica infraquinquennale.
La Corte d’appello disattese le censure proposte in punto di affermazione della responsabilità penale, recidiva e diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, riduceva tuttavia la pena inflitta, «in relazione all’entità della condotta», rideterminandola in anni 4, mesi 2 e giorni 20 di reclusione e € 18.000 di multa.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso in cassazione.
Secondo Piazza Cavour “la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
In relazione alle esposte coordinate di riferimento è da escludersi che, nel caso in esame, il diniego delle attenuanti generiche sia frutto di arbitrio o di illogico ragionamento o che comunque si esponga a censura di vizio di motivazione, avendo il giudice a quo sia pure sinteticamente ma specificamente motivato sul punto facendo in particolare riferimento al precedente penale specifico“