Sentenze Cassazione

La Cassazione si pronuncia sull’obbligo di repechage e la riqualificazione del personale

licenziamento plurimo e collettivo

La Cassazione si pronuncia sull’obbligo di repechage e la riqualificazione del personale
Corte di Cassazione – Sentenza n. 5963 dell’11 marzo 2013

Sentenze in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero quello determinato “da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604) sono il pane quotidiano per i giudici della Cassazione che, soprattutto in tempi come questi, vedono moltiplicare i ricorsi dei lavoratori licenziati dalle varie Aziende che non riescono a sopportare questa crisi che sembra non finire mai.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5963 dell’11 marzo 2013 ha affermato che “L’obbligo di repechage va riferito limitatamente alle attitudini ed alla formazione di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento con esclusione dell’obbligo del datore di lavoro a fornire tale lavoratore di un’ulteriore o diversa formazione per salvaguarda il suo posto di lavoro“.

In questo modo ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore che si opponeva alla decisione presa dai giudici del merito che avevano rigettato la sua richiesta intenta ad ottenere la declaratoria della nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo consistente nella soppressione del reparto in cui lavorava come carrozziere.

La motivazione dei giudici territoriali si basava sul fatto che dalle prove testimoniali assunte era emerso che solo saltuariamente il ricorrente aveva svolto altre attività ovvero l’autista.

Secondo i giudici l’obbligo del repechage non impone al datore di lavoro la riqualificazione del personale con il sacrificio dell’ottimizzazione delle prestazioni sulla base della professionalità precedentemente acquisita.

La Cassazione sull’argomento ha concluso osservando che “non è condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui il datore di lavoro avrebbe il compito della formazione professionale dei dipendenti; infatti tale affermazione, se astrattamente considerata, si riferisce indistintamente ai dipendenti per le specifiche mansioni per le quali sono stati assunti ed utilizzati, ma non può valere per i dipendenti utilizzati in mansioni diverse in modo che il datore di lavoro non ha l’obbligo di formazione professionale e di consentire l’eventuale titolo professionale per dipendenti per i quali tale formazione e tale titolo non è previsto o necessario“.

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