Sentenze Cassazione

La consegna delle chiavi dell’immobile fa cessare l’obbligazione del conduttore.

Credendo errata la sentenza dei Giudici di merito per: – la violazione degli articoli 1590 e 1591 c.c. e l’art. 1362 c.c.; – vizi della motivazione in relazione alla affermazione contenuta nella sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene che la restituzione della cosa locata possa esaurirsi con una generica messa a disposizione delle chiavi dell’immobile, nonostante il conduttore avesse lasciato nell’appartamento beni mobili e suppellettili; e, infine, il terzo motivo del ricorso – la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 392 del 1878, come modificato dalla legge n.118 del 5 aprile 1985, ritenendo, contrariamente ai Giudici d’Appello, che l’aggiornamento del canone di locazione doveva avvenire su base biennale anziché su base annua, veniva proposto ricorso per Cassazione.
La Corte, riteneva infondati i suddetti motivi e, con la Sentenza n. 550 del 17/01/2012 ha stabilito che “L’obbligazione di restituzione della cosa avuta in godimento gravante sul conduttore deve ritenersi adempiuta mediante la restituzione delle chiavi dell’immobile o con la incondizionata messa a disposizione del medesimo, senza che sia al riguardo necessaria la redazione di un relativo verbale”.

Mi piace                                                            home

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!