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La Corte Costituzionale si pronuncia sugli autovelox di Firenze.

La Corte Costituzionale si pronuncia in materia di Autovelox. Questa volta gli apparecchi “incriminati” che hanno originato l’ordinanza della Corte riguardano quelli della Città di Firenze, dove si sono riscontrate numerosissime sentenze emesse dal Giudice di Pace a favore degli automobilisti. Le sentenze della Cassazione in materia di certo non mancano, ma anche la Corte Costituzionale ha deciso di pronunciarsi sul punto e, nello specifico, con l’ordinanza numero 60 del 19 marzo 2012, si è pronunciata sulla legittimità dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del Decreto legge 121/2002 (limita l’uso degli autovelox fissi ad alcuni tipi di strade che abbiano le caratteristiche minime dettate dall’articolo 2 del Codice della strada).

Parliamo di questo argomento in quanto, le polemiche sui dispositivi autovelox di Firenze, in particolare quello di viale Etruria, sono diventati ormai un caso di vero interesse nazionale.

Secondo quanto stabilito nella citata ordinanza “gli autovelox fissi possono essere installati esclusivamente su quelle strade che possiedono le caratteristiche minime previste dal Codice della strada; i Comuni non possono derogare a questa regola, adducendo come giustificazione la necessità “funzionale” di garantire la sicurezza”. In particolare, è permessa l’installazione di autovelox (nei centri urbani) solo su strade “di scorrimento” e, si considerano tali, soltanto le strade che rispettano alcuni criteri come la presenza di una banchina pavimentata a destra, semafori a ogni intersezione, parcheggi ai lati della carreggiata chiusi e con accesso concentrato.
Il Comune di Firenze, classifica i viali del capoluogo toscano come strade “di scorrimento” benchè privi dei requisiti appena descritti.
Il Giudice di Pace di Firenze ha sollevato la questione in quanto per chi transita in quelle strade vi sarebbe ( in base al Comune) “una disparità di trattamento” in termini di sanzione per le analoghe infrazioni, che “sarebbero sanzionate solo in alcuni casi e non in altri, a seconda della classificazione della strada sulla quale l’infrazione ha luogo”.
La Corte chiarisce ogni dubbio osservando che “Le diversità riscontrabili a proposito dell’obbligo della contestazione immediata, dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i diversi tratti di strada”, non sussistendo in capo ai Comuni alcun margine di classificazione “funzionale” e sul punto già si era espressa con l’ordinanza n. 307 del 2006 affermando che “Deve osservarsi come l’uso delle apparecchiature suddette non sia affatto rimesso all’arbitrio dell’amministrazione, essendo predeterminati sia i casi, che le sedi stradali, interessati dall’utilizzazione degli strumenti de quibus, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto legge 20 giugno 2002, numero 121”.
Ciò detto, al cittadino illegittimamente sanzionato, non resta che impugnare individualmente i verbali (entro 30 giorni dal ricevimento) dinnanzi al Giudice di Pace indicando tra le motivazioni quanto appena detto per le “strade a scorrimento”.
Sul punto vi invito a leggere anche quanto osservato dall’Aduc che si è spesa molto sulla questione ed ha elencando addirittura le vie della Città di Firenze interessate.
Infine, si ricordano poi le Sentenze della Cassazione n. 3701/2011 e n. 7872/2011 in cui la Corte ribadisce che il Giudice deve disapplicare quei Decreti prefettizi che autorizzano l’uso di autovelox su strade urbane prive delle caratteristiche minime di scorrimento, e di conseguenza annullare i relativi verbali.

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