La Corte Europea e la Cassazione si pronunciano sui supporti informatici privi del marchio SIAE
La Corte Europea e la Cassazione si pronuncia sui supporti informatici privi del marchio SIAE
Corte di Cassazione Penale – Sentenza n. 4122 del 28 Gennaio 2013
La Corte di Cassazione, richiamando le conclusioni della sentenza “Schwibbert” C20/05 del 2007, emessa dalla Corte di Lussemburgo, ha stabilito l’irrilevanza penale della condotta di commercializzazione di supporti elettronici multimediali privi del marchio SIAE se antecedente al 21 aprile 2009.
Questo è quello che emerge dalla sentenza n. 4122 del 28 Gennaio 2013. I Giudici hanno infatti stabilito che, dopo l’entrata in vigore della direttiva 189/83, l’obbligo del contrassegno SIAE è diventata una regola tecnica inopponibile al privato se non notificata alla Commissione e, pertanto, il giudice nazionale deve disapplicare la norma fino a quando non sarà perfezionata la procedura di notifica.
Sull’argomento dei software pirata utilizzati dai professionisti la suprema corte si era espressa anche con le sentenze 49385/2009 e 42429/2012 e anche queste confermano l’inapplicabilità della norma penale a tali soggetti, perché riguardo al diritto d’autore la legge ne punisce la detenzione solo “a scopo imprenditoriale o commerciale” e l’attività libero professionale non rientra in tale ambito sia anche per il mancato obbligo nei confronti dei privati di apporre il marchio Siae su supporti sfotware o multimediali.