Sentenze Cassazione

La falsa identità su internet puó costituire reato

Nomi “finti” su internet … Non c’é problema basta che ci sia corrispondenza tra lo pseudonimo e una reale identità.
Sull’argomento ha fatto chiarezza la Cassazione, con la recente sentenza 12479/12, dove ha precisato che rientra nel “reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che crei e utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalita’ di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalita’ siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalita’ siano state abusivamente spese”.

In particolare ha chiarito che “la partecipazione ad aste on line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identita’, accertabile on line da parte di tutti i soggetto con i quali vengono concluse le compravendite”. In sostanza è necessario al fine “di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti”.
La terza sezione penale della Suprema Corte, si é occupata di questo tema a causa di un uomo che per partecipare a delle aste on-line usava uno pseudonimo che non corrispondeva alla sua reale identità ma a quello di una donna, inconsapevole intestataria dell’email e delle morosità per i pagamenti dei beni acquistati partecipando alle suddette aste in rete.
L’uomo ha tentato di difendersi cercando di dimostrare di aver usato i dati di quella donna solo per iscriversi al sito delle aste partecipando poi alle stesse con un nome di fantasia ma non c’è stato niente da fare, per la Corte
se si crea una casella di posta a nome di un’altra persona si commette reato.

 

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