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La riproduzione dell’intero contenuto degli atti processuali potrebbe rendere inammissibile il ricorso in Cassazione

Corte di Cassazione – Sezione III Civile – Ordinanza 22 ottobre 2012 n. 18137
La riproduzione dell’intero contenuto degli atti processuali potrebbe rendere inammissibile il ricorso in Cassazione
Cosa deve esserci e cosa é invece superfluo in un ricorso per Cassazione?
“In tema di ricorso per Cassazione, ai fini del requisito di cui all’articolo 366, n. 3, Cpc, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso”.
Questo é il contenuto dell’ordinanza n. 18137/2012 emessa il 22 ottobre 2012 dalla Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con la quale i giudici di legittimità precisano ciò che deve necessariamente contenere il ricorso per Cassazione e ciò che invece é superfluo e inidoneo e potrebbe renderlo inammissibile.
In particolare, i giudici con la toga d’ermellino, osservano che la riproduzione degli atti processuali non coincide e non deve essere considerata come l’esposizione sommaria dei motivi di ricorso, pena (per aver “costretto” i giudici a leggere “materiale” di troppo) l’inammissibilitá dello stesso.

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