Sentenze Cassazione

La sentenza “scomparsa” che annulla le multe di Equitalia

Cassazione Civile - Quinta Sezione Sentenza n. 6906 del 20 marzo 2013

Ultimamente si è parlato molto di una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel 2007 che era improvvisamente “scomparsa” e che annullava le multe di Equitalia.

Di seguito riportiamo la sentenza in questione.

 

 

 

Per le cartelle di pagamento emesse in materia di violazioni al codice della strada non è dovuta la maggiorazione di cui all’art. 27 L. 689/81

Cassazione civile, Sez. II, 16 febbraio 2007 n. 3701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE


FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G., con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell’opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.
Lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 27, atteso che, contrariamente all’assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l’effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
A.M.G. resiste.
Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.

DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all’enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.


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