Sentenze Cassazione

Lavoro subordinato, omessa registrazione, sanzione

Lavoro subordinato, omessa registrazione, sanzione
Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 25 febbraio 2014, n. 4462

In materia di :

Lavoro subordinato, Omessa registrazione sui libri paga e matricola, Sanzioni, Verbali ispettivi Inps, Prova, Libero apprezzamento giudice

La sentenza che riportiamo in seguito, la Cassazione ha esaminato un caso relativo a sanzioni irrogate ad una ditta per omessa registrazione di una dipendente.

Più nello specifico, la Commissione tributaria regionale di Bologna rigettava l’appello, proposto dalla ditta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Rimini, contro la pronuncia con cui la Commissione tributaria provinciale di Rimini aveva solo parzialmente accolto il ricorso della predetta società contro l’avviso di irrogazione di sanzioni relative all’omessa registrazione sui libri paga e matricola di una dipendente, disponendo il ricalcolo delle sanzioni.

 

In Cassazione, i supremi giudici, richiamando dei casi precedenti, hanno affermato che “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai limzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 12545/1992 e Cass. n. 17355/2009).
In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l’onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non ricade (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987).
Dunque, sussistendo soltanto nei limiti anzidetti l’idoneità probatoria dei verbali ispettivi, non può pretendersi – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – che le dichiarazioni raccolte dai pubblici ufficiali debbano essere accolte o disattese nella loro interezza, senza alcuna possibilità di quel differenziato vaglio critico da parte del giudice che, invece, è stato compiuto in prime cure (circa la decorrenza dell’assunzione) e confermato dall’impugnata sentenza“.

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