Le Sezioni Unite in materia di usucapione e successioni
Le Sezioni Unite in materia di usucapione e successioni
Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite
Sentenza del 5 marzo 2014 n. 5087
Con la sentenza che si riporta al collegamento in fondo alla pagina, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che “occorre distinguere l’autorizzazione all’esercizio della farmacia, che e’ atto pubblico, non trasferibile a norma dell’art.112 t.u. sanitario, e poi della L. n. 475 del 1968, art. 12, dall’azienda farmaceutica che e’ il complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa farmaceutica. E’ bensì vero che la legislazione dello Stato, dopo aver affermato che l’esercizio della farmacia 6 sottoposto ad autorizzazione prefettizia e non e’ cedibile, ha mostrato, nel corso di un complesso svolgimento, la volontà di pervenire al risultato di rendere l’esercizio autorizzato della farmacia giuridicamente indissociabile della titolarità dell’azienda farmaceutica. Significativi, a questo riguardo, sono, nel tempo, la previsione del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, art. 110, t.u. leggi sanitarie, per la quale l’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dai suoi eredi, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali, nonchè di corrispondere alto stesso titolare o ai suoi eredi un’indennità di avviamento“
Inoltre, conclude la Corte, “ai fini della disciplina del possesso e dell’usucapione, l’azienda, quale complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito.“
Articolo 1158 Codice Civile
Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento [957, 978, 1021, 1022, 1031] sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.