Sentenze Cassazione

Le Sezioni Unite si pronunciano di nuovo sulla retroattività dei nuovi parametri per i professionisti

Sezioni Unite
Le Sezioni Unite si pronunciano di nuovo sulla retroattività dei nuovi parametri per i professionisti
 
Cassazione Sezioni Unite Sentenza n. 18027 del 24 ottobre 2012
Le Sezioni Unite si pronunciano di nuovo (la terza volta in meno di due settimane) sulla retroattività dei nuovi parametri da utilizzare per i compensi dei professionisti e, in particolare quelle degli avvocati. 
Solo pochi giorni fa avevamo pubblicato le due precedenti sentenze (sempre delle sezioni unite civili) della suprema corte di cassazione che trattavano l’argomento ma i giudici hanno voluto subito e senza mezze misure chiudere la partita consolidando la loro decisione.
I giudici con le sentenze n. 17405 e n. 17406 del 12 ottobre 2012 avevano preso questa decisione perchè il compenso “evoca la nozione di un corrispettivo unitario” e di ciò non si è “mai dubitato” in passato quando si trattava di applicare la tariffa aggiornata vigente al momento della liquidazione.
A distanza di pochissimo le Sezioni Unite tornano a pronunciarsi sul tema e con la sentenza n. 18027 del 24 ottobre 2012 confermano nuovamente la retroattività dei nuovi parametri anche per le cause in corso.
Con questa sentenza i giudici con l’ermellino (almeno per quel che li riguarda) mettono fine ad ogni dubio interpretativo e chiudono definitivamente la questione relativa all’applicazione dei nuovi parametri professionali.
Secondo Piazza Cavour i parametri previsti dal Decreto ministeriale 140/12 vanno applicati alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del provvedimento stesso ma anche alle prestazioni già iniziate (nella vigenza dei vecchi tariffari) e non ancora terminate.
Queste sentenze potrebbero essere vanificate sotto il profilo della incostituzionalità della norma o qua to meno per eccesso di delega cosí come é accaduto con l’obbligatorietà della mediazione civile.

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!