Sentenze Cassazione

Le troppe assenze del lavoratore disabile non giustificano il suo licenziamento

La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha recentemente emesso una importante sentenza per tutelare maggiormente i lavoratori disabili e permettere loro di mantenere il proprio posto di lavoro anche se fanno troppe assenze.

In poche parole, la Sezione Lavoro, con la sentenza n. 15269 del 12 settembre 2012, ha stabilito che in caso di aggravamento delle condizioni di salute, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute.

Tale possibilità è data però anche al datore di lavoro, il quale può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile affinchè possa verificare se quest’ultimo, a causa delle sue minorazioni, possa ancora continuare a essere utilizzato presso l’azienda.

Le assenze del lavoratore disabile, nel caso in cui ci fosse un aggravamento delle condizioni di salute, sarebbero un fatto conseguenziale del tutto normale e, proprio per evitare che tale situazione possa essere motivo di preoccupazione per il lavoratore o comunque causa di licenziamento, la Cassazione, con la citata sentenza, ha potuto dettare le linee guida da osservare nei casi concreti che potrebbero presentarsi nel rapporto lavoratore disabile / datore di lavoro.

La forza di questa sentenza sta nel fatto che Piazza Cavour ha ritenuto illegittimo il licenziamento del disabile, assente per un lungo periodo dall’azienda per problemi di salute e nel farlo ha colto l’occasione per precisare che il lavoratore ha diritto all’accertamento delle sue reali condizioni di salute ed il periodo necessario a tale accertamento non costituisce causa di sospensione del rapporto di
lavoro.

Il rapporto di lavoro, in caso di aggravamento, può essere risolto solo in presenza della perdita totale della capacità lavorativa ovvero nel caso in cui sussista una situazione di pericolo per i lavoratori o per la sicurezza degli impianti, in base agli accertamenti effettuati dall’apposita commissione medica.

In sostanza, il licenziamento dell’invalido, che è stato assunto grazie alla normativa sul collocamento obbligatorio, segue la generale disciplina normativa e contrattuale soltanto in presenza della giusta causa e giustificato motivo ma nel caso in cui avvenga in conseguenza deìi un aggravamento dell’infermità del disabile, si deve considerare legittimo solo nel caso di perdita totale della capacità lavorativa o quando vi si possa creare una situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti.

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