In evidenza

Licenziamento per chi non indossa le attrezzature per la sicurezza

Corte di Cassazione - Sentenza n. 9167 del 16 aprile 2013

 

Legittimo il licenziamento per chi non indossa le attrezzature per la sicurezza
Suprema Corte di Cassazione Civile – Sezione lavoro
Sentenza n. 25392 del 12 Novembre 2013

La Cassazione, con la sentenza in commento, esaminando una questione relativa al licenziamento di un dipendente, ne ha approfittato per esprimere un importante principio relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, nello specifico, ha affermato la legittimità del licenziamento nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di indossare le attrezzature protettive.

La Corte nella sentenza in esame ha ricordato chiaramente l’obbligo del datore di lavoro di garantire ai dipendenti un ambiente di lavoro salubre e sicuro imponendo a questi ultimi l’uso di adeguati mezzi di protezione (Es. casco, guanti, scarpe con la punta rigida, occhiali di protezione, etc.) oltre che vigilare affinchè siano rispettate le direttive sulla sicurezza redatte nel documento di valutazione dei rischi ma, allo stesso tempo, ha considerato il caso in cui sia proprio il dipendente e rifiutarsi di utilizzare i dispositivi di protezione.

Nel caso di specie il dipendente si rifiutava di utilizzare gli occhiali di protezione e, pertanto, dopo che per questo motivo è stato più volte sottoposto a sanzioni disciplinari, alla fine è arrivato anche il licenziamento.

Per gli ermellini, “all’interno del rapporto di lavoro subordinato, non è legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa nei modi e nei termini precisati dal datore di lavoro in forza del suo potere direttivo, quando il datore di lavoro da parte sua adempia a tutti gli obblighi derivantigli dal contratto (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa etc.), essendo giustificato il rifiuto di adempiere alla propria prestazione, ex art.1 460 Cc, solo se l’altra parte sia totalmente inadempiente, e non se via sia una potenziale controversia su una non condivisa scelta organizzativa aziendale, che non può essere sindacata dal lavoratore, ovvero sull’adempimento di una sola obbligazione, soprattutto ove essa non incida (come avviene per il pagamento della retribuzione) sulle sue immediate esigenze vitali“.

Per questi motivi, la Corte ha respinto il ricorso presentato dal lavoratore legittimandone il licenziamento.

 Leggi testo : Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 25392-2013

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1707 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo