Sentenze Cassazione

Legittimo il licenziamento del dipendente che ruba ai colleghi

Legittimo il licenziamento del dipendente che ruba ai colleghi
Corte di Cassazione Sezione Lavoro – Sentenza 1814/2013

La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione recentemente trattato il caso di un uomo licenziato per aver sottratto uno zainetto ad un proprio collega.

In poche parole, è stato lo stesso datore di lavoro a fare giustizia sanzionando e punendo il responsabile, costretto a rivolgersi ai Giudici di Piazza Cavour per cercare di mantenere il proprio impiego.

Più nello specifico, l’uomo veniva licenziato dalla Società di Forlì per cui lavorava nell’agosto del 2006 per motivi disciplinari.

Sono state del tutto inutili le giustificazioni che l’uomo ha cercato di dare anche in sede di legittimità. Questo sosteneva di non aver sottratto lo zainetto al collega perchè questo era stato abbandonato. In pratica, secondo il proprio modo di vedere le cose non si trattata di furto ma di una semplice appropriazione indebita di oggetti smarriti.

La Cassazione, con la sentenza 1814/2013 ha rigettato il ricorso presentato dal lavoratore convalidando quanto era stato deciso dalla Corte di Appello di Bologna nel gennaio del 2010, ovvero confermando il licenziamento del dipendente proprio sulla base del fatto che quest’ultimo, dopo il furto, aveva tentato di “impedire il pieno accertamento dei fatti e delle sue responsabilità”.

I giudici hanno ricordato che “ai fini della valutazione di proporzionalità ” dell’espulsione ” non appare decisiva l’assenza di danno patrimoniale per la società” perchè in un caso come questo appena trattato, al di là del valore del bene sottratto, è l’atto della sottrazione in sé che “incrina il rapporto di fiducia” tra lavoratore e azienda.

Questa situazione fa venir meno la fiducia dell’azienda nei confronti del dipendente e, pertanto, anche questo episodio è in grado di legittimare l’applicazione della massima sanzione prevista nei confronti del lavoratore.

Più nello specifico i giudici chiariscono come vi sia “giusta causa di licenziamento si deve tenere conto dell’incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro e il lavoratore, delle esigenze poste dall’organizzazione produttiva e delle finalita’ delle regole di disciplina postulate da questa organizzazione”.

Pertanto, “un fatto costituente reato contro il patrimonio, ancorche’ determinato da un danno patrimoniale di speciale tenuità, alla stregua della legge penale, può essere considerato di notevole gravità nel diverso ambito del rapporto di lavoro, tenuto conto della natura del fatto, della sua sintomaticità e delle finalità della regola violata”.

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