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Lettura e notifica della sentenza. Chiarimenti della Cassazione

Lettura e notifica della sentenza
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile
Sentenza 10 giugno– 19 settembre 2014, n. 19743
Presidente Segreto– Relatore Ambrosio

cassazione corte sentenzaLa Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un interessante caso che gli ha permesso di chiarire la differenza tra la lettura della sentenza e la notifica della stessa.

Più nello specifico, veniva proposto ricorso per cassazione dopo la sentenza pronunciata da parte della Corte d’Appello di Roma che dichiarava inammissibile l’appello perchè ritenuto tardivo dai giudici territoriali.

L’unico motivo del ricorso denunciava l’erronea applicazione dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., motivazione incerta e carente ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nonché error in procedendo ed errata e omessa applicazione degli artt. 325 e segg cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

Parte ricorrente, innanzi ai giudici del Palazzaccio, lamentava dunque l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello, deducendo l’applicabilità nella specie dell’art. 327 cod. proc. civ. e, articolava il seguente quesito ex art. 366 bis cod. proc. civ.: “dica la Suprema Corte se il giudice di appello, erroneamente interpretando la sentenza impugnata in materia locativa, la quale aveva deciso soltanto nel merito ed in nessun modo sulla competenza, possa tuttavia dichiarare inammissibile l’appello depositato entro sei mesi (novembre 2006) nelle forme di cui all’art. 430 cod. proc. civ., ritenendo che lo si sarebbe dovuto proporre, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa, avvenuta, presuntivamente, nello stesso giorno della sua lettura in udienza, anziché nel termine lungo di un anno ex art. 327 c.p.c., sebbene non vi fosse stata nessuna notificazione della sentenza stessa”.

Per gli ermellini “il motivo è fondato sotto il profilo dell’error in procedendo, non essendo neppure postulabile il vizio motivazionale con riguardo ad una quaestio iuris, quale quella che ci occupa. Invero la conformità della decisione alle norme giuridiche può sussistere indipendentemente dalla compiutezza e dall’ortodossia della motivazione in diritto, giacché a quest’ultimo riguardo opera il potere correttivo di cui all’art. 384 cod. proc. civ., potendo la Corte di cassazione procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata anche in presenza di errori in procedendo (cfr. Cass. 14 marzo 2001, n. 3671)“.

Inoltre, si legge nella sentenza, “la tesi assunta dalla Corte di appello che assegna alla lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. il valore di sostanziale notifica della sentenza stessa è manifestamente infondata, impropriamente attribuendo alla scelta del Giudice di decidere nelle forme di cui alla norma cit. la medesima valenza della scelta della parte di notificare la sentenza ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ..
Invero dal combinato disposto dell’art. 326 cod. proc. civ. (che dispone che i termini brevi per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ. decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne che per i casi previsti dalla stessa norma che qui non rilevano) e dell’art. 285 cod. proc. civ. (che disciplina la modalità di notificazione della sentenza) emerge con evidenza che l’impugnazione deve essere proposta entro il termine breve (per l’appello di trenta giorni) soltanto se è intervenuta, a seguito di istanza di una della parti in causa, la notifica da parte dell’ufficiale giudiziario della sentenza impugnata e che, in mancanza di tale notifica, l’impugnazione invece va proposta entro il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. e, quindi, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza nel testo qui applicabile ratione temporis (ed entro sei mesi nei giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009)“.

Per altro verso, continua il Collegio, “l’art. 281 sexies cod. proc. civ. – disponendo che il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (comma 1) e che in tal caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria (comma 2) – introduce una deroga all’art. 133 cod. proc. civ. il quale dispone che la sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria, ma non lascia intendere, neppure implicitamente, che sia stato derogato anche il disposto dell’art. 326 cod. proc. civ. (nel senso, cioè, che la lettura del dispositivo equivalga anche alla sua notificazione) o dell’art. 327 cod. proc. civ. (nel senso, cioè, di rendere inapplicabile il termine “lungo” nell’ipotesi in cui sia stata adottata tale forma di decisione“.

Pertanto, “nei casi in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi del citato art. 281 sexies cod. proc. civ., la discussione orale della causa e abbia pronunciato, al termine della discussione, sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla data della pronuncia (cfr. Cass. 08 novembre 2010, n. 22659), equivalendo, questa, alla pubblicazione. Inoltre, la lettura del provvedimento in udienza ai sensi della stessa norma e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 cod. proc. civ., ma esonerano la cancelleria, in applicazione del principio stabilito dall’art. 176 co. 2 cod. proc. civ., dall’onere della comunicazione, la quale oltre ad essere superflua (non aggiungendo nulla a quanto le parti hanno già avuto modo di integralmente conoscere), contrasterebbe con l’intento di semplificazione delle forme perseguite dal legislatore (cfr. Cass. ord. 24 luglio 2007, n. 16304; Cass. ord. 28 febbraio 2006, n. 4401).
La norma di cui all’art. 281 sexies cod. proc. civ. non contiene, invece, alcuna deroga al comb. disp. degli artt. 326 e 285 cod. proc. civ., che assegna alla parte il potere di decidere se mettere o meno “in mora” la controparte per l’impugnazione nel termine breve, disponendo, a tal fine, che la sentenza va notificata su istanza di parte. Il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. per impugnare una sentenza postula, infatti, una conoscenza “legale” della sentenza e, quindi, decorre, di regola, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 326 cod. proc. civ. dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 stesso codice, a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l’ha proposta e le altre parti, ai sensi del capoverso dell’art. 326 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Unite, 09 giugno 2006, n. 13431)“.

In conclusione, dunque, “in aderenza all’insegnamento nomofilattico delle SS.UU. deve, dunque, ribadirsi che il termine breve d’impugnazione, previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281 sexies cod. proc. civ., non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze (cosi: Cass. 28 maggio 2009, n. 12515)“.

 

Articolo 281 sexies Codice di Procedura Civile
Decisione a seguito di trattazione orale

Se non dispone a norma dell’articolo 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria

Articolo 285 Codice di Procedura Civile
Modo di notificazione della sentenza

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 [primo e terzo comma].

Articolo 325 Codice di Procedura Civile
Termini per le impugnazioni

Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d’appello.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta [129, 133 disp. att.].

Articolo 326 Codice di Procedura Civile
Decorrenza dei termini

I termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell’articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.
Nel caso previsto nell’articolo 332, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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