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Licenziamento disciplinare: possibile convocare il lavoratore fuori dall’azienda e dopo l’orario di lavoro.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8845/2012 ha respinto il ricorso presentato da un dipendente delle Poste avverso la decisione della Corte d’Appello che, nei suoi confronti, confermava il licenziamento disciplinare in conseguenza dei suoi reiterai inadempimenti.

Nel caso di specie va rilevato che tra il lavoratore e il datore di lavoro vi era stata, da parte di quest’ultimo, la richiesta di incontrarsi poco dopo gli orari di lavoro negli uffici dell’azienda per discuterne.
La precisazione fatta dalla Corte è che nel caso in cui il datore di lavoro  “abbia convocato il lavoratore, questi non ha diritto ad un diverso incontro limitandosi ad addurre una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare, poiché l’obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stesso risponda ad un’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile”.
Relativamente al ritardo della contestazione la suprema corte precisa che “il principio di immediatezza della reazione disciplinare ha carattere relativo, ed il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito”.
Con riguardo poi al supposto ritardo nella contestazione, la Cassazione chiarisce che “il principio di immediatezza della reazione disciplinare ha carattere relativo, ed il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito” e, continuano i giudici, “ben può il datore di lavoro, come affermato nella sentenza impugnata, contestare unitariamente al lavoratore una serie di infrazioni omogenee, e, come nella specie, commesse in un ristretto ambito temporale (due mesi circa) al fine di valutare nel modo più appropriato la natura e la gravità della condotta, conseguendone anche la necessità per il giudice di merito di una valutazione complessiva della loro incidenza sul rapporto di lavoro”.
 Pertanto, il giudice di merito, nel caso nei casi di più contestazioni, “deve esaminarli non partitamente ma globalmente al fine di verificare se la loro rilevanza complessiva sia tale da minare la fiducia riposta dal datore di lavoro nel dipendente”.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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