Sentenze Cassazione

Licenziamento illegittimo per le vecchie contestazioni.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1062 del 25 gennaio 2012, ha confermato il principio, consolidato nella giurisprudenza, per cui, il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti.
Con la citata Sentenza, la Corte precisa che in difetto di contestazione di una nuova infrazione il datore di lavoro non può riesaminare in sede disciplinare le precedenti mancanze, già colpite ciascuna da sanzioni di tipo conservativo, per applicare per quelle stesse infrazioni, sia pure unitariamente considerate, una più grave sanzione di carattere espulsivo. La contestazione della recidiva per precedenti comportamenti già puniti con una sanzione disciplinare, in assenza di un’autonoma infrazione Sanzionabile attualmente non vale a legittimare il recesso del datore di lavoro.

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