In evidenza

Licenziamento legittimo se il dipendente perde i requisiti previsti dalla legge

licenziamento illegittimo

Sentenze Cassazione 2013

Licenziamento legittimo se il dipendente perde i requisiti previsti dalla legge

Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro
Sentenza del 28 maggio 2013 n. 13239

Con la sentenza in esame la Cassazione ha spiegato alcune importanti situazioni relative al licenziamento che deve considerarsi del tutto legittimo nel caso in cui il dipendente perde i requisiti di legge ovvero quando il lavoratore perde il titolo necessario allo svolgimento di una determinata mansione o ruolo.

Articolo 2119
Codice Civile
Recesso per giusta causa

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente [2244].
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore [2221] o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.

La Cassazione ha dunque confermato la legittimità del recesso del datore di lavoro nei confronti di una massokinesiterapista che, a causa delle riforma attuata per le professioni sanitarie, non ha più i requisiti necessari e previsti dalla legge per svolgere le suddette mansioni non avendo l’attestato di frequenza del corso triennale richiesto dalla legge comportando l’impossibilità parziale di adempiere alla prestazione dovuta.

Articolo 1464
Codice Civile
Impossibilità parziale

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto [1373] qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale [1181]

Secondo gli ermellini, occorre “stabilire di volta in volta se vi sono elementi in grado di rendere oggettivamente prevedibile la cessazione dell’impossibilità ed il tempo occorrente” per poter ricollocare la dipendente rimasta priva dei requisiti previsti.

Questa situazione permette dunque di giustificare l’impresa che, per ragioni organizzative, decida di avviare “la risoluzione del rapporto di lavoro anche in caso di assenza prevedibilmente di breve durata, come, al contrario, escluderne l’interesse in caso di assenza prevedibilmente prolungata, ma pur sempre entro i confini della ragionevolezza“.

In poche parole, per la Cassazione anche le ragioni organizzative dell’azienda meritano di essere tutelate e, pertanto, nel caso in cui siano adeguatamente motivate, prevalgono sull’interesse del lavoratore non più in regola per mancanza dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di specie, la ricorrente non è stato poi in grado di dar prova dei esser in possesso di ulteriori requisiti per poter espletare altre funzioni all’interno dell’azienda e, pertanto, confermando il licenziamento la Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo