Sentenze Cassazione

Licenziamento legittimo se il dipendente usa facebook mentre lavora

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Licenziamento legittimo se il dipendente usa facebook mentre lavora
Corte di cassazione IV sezione civile
Sentenza n. 10955 del 27 maggio 2015

Con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, la Cassazione ha esaminato il caso di un dipendente di una tipografia che era stato licenziato per giusta causa dal proprio datore di lavoro per aver utilizzato troppo lo smartphone durante l’orario di lavoro sia per effettuare chiamate ma anche per conversare su facebook.

A scoprire il tutto è stato il responsabile del personale che aveva creato un falso profilo di donna sul famoso social network e, in averie occasioni (negli orari di lavoro), avrebbe chattato col dipendente.

Nei primi due gradi di giudizio la decisione dei giudici era l’opposta, infatti, veniva ribaltata la sentenza del primo giudice che rigettava l’impugnativa di licenziamento aprendo la strada, con direzione obbligata per il dipendete, verso Piazza Cavour.

La sentenza veniva quindi posta al vaglio dei giudici di legittimità lamentando il ricorrente la violazione di quanto espressamente stabilito dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n.300/1970) ovvero l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

La Cassazione però, come ha avuto modo di chiarire altre volte, ha precisato che al titolare dell’azienda è consentito l’uso di tali mezzi di controllo ove siano utilizzati per tutelare “beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti” e sulla base di queste considerazioni, ha rigettato il ricorso del lavoratore condannando quest’ultimo anche al pagamento delle spese del giudizio.

Articolo di riferimento:

Legge 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento

ART. 4 – Impianti audiovisivi.

È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

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