Niente licenziamento per il dipendente che durante la malattia lavora da un parente
Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23365 del 15 ottobre 2013
a cura della Dott.ssa Venusia Catania
La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23365 del 15 ottobre 2013 ha stabilito che è illegittimo il licenziamento comminato al lavoratore in malattia trovato mentre prestava attività lavorativa presso l’agenzia immobiliare di un parente.
I Giudici sono giunti a tale conclusione in base al fatto che l’attività lavorativa prestata presso la suddetta agenzia era stata occasionale, esattamente tre giorni consecutivi, poiché l’azienda non era riuscita a provare in maniera specifica la mansione ed il periodo in cui tale mansione sarebbe stata espletata , oltre le possibili conseguenze pregiudizievoli per la guarigione.
Infatti, la Cassazione hanno specificato che: “ l’attività sporadica ed occasionale e non durante l’intero orario di apertura dell’Agenzia da parte dell’intimato, non assimilabile ad una prestazione lavorativa e certamente poco impegnativa dal punto di vista fisico e psichico che, anzi, non solo – stante la sua dimensione qualitativa e quantitativa – era del tutto compatibile con la malattia sofferta, ma addirittura poteva dirsi funzionale ad una più pronta guarigione”.
Leggi Corte di assazione – Sezione lavoro – Sentenza 15 ottobre 2013 n. 23365