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Licenziamento per giusta causa se il dipendente non è in grado di svolgere il proprio ruolo

licenziamento illegittimo

Sentenze Cassazione 2013

 

Licenziamento per giusta causa se il dipendente non è in grado di svolgere il proprio ruolo
Suprema Corte di Cassazione – Lavoro  
Sentenza n. 12561 del 22 Maggio 2013

Secondo quanto recentemente stabilito dalla Suprema corte di Cassazione con la sentenza n. 12561 del 22 Maggio 2013 se il dipendente non è in grado di svolgere il proprio ruolo può essere licenziato.

Articolo 2119 Codice Civile
Recesso per giusta causa

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente [2244].
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore [2221] o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda [l.f. 194].

In base a quanto disposto dal suddetto articolo dunque il Giudice deve valutare singolarmente ogni caso al fine di accertare se la sanzione del licenziamento del dipendente perchè non idoneo a ricoprire il ruolo assegnatogli sia corretta o meno.

Nel caso di specie, il dipendente (la dirigente psicologo) non solo non era all’altezza di svolgere il ruolo assegnatole ma non era stata neppure in grado di relazionarsi con gli altri colleghi di lavoro.

La tesi presentata dal datore di lavoro è stata sostenuta da tante prove che hanno giustificato, in tutti i gradi di giudizio, il recesso unilaterale.

Anche innanzi ai giudici di Piazza Cavour la tesi prospettata dal lavoratore licenziato non è stata presa in considerazione visto che, anche in questa circostanza e tenuto conto del materiale probatorio acquisito, gli ermellini hanno riconosciuto corretta l’applicazione della sanzione del licenziamento rigettando il ricorso del lavoratore.

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