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Licenziamento : spetta al lavoratore dar prova di una possibile nuova collocazione

Licenziamento :  spetta al lavoratore dar prova di una possibile nuova collocazione
Cassazione Sentenza n. 15477/2012

La Cassazione ha stabilito la legittimità del licenziamento nel caso in cui il lavoratore non dia prova che vi sia la possibilità di una nuova collocazione.

Una sentenza che merita di essere meglio esaminata questa anche eprchè tratta di un argomento che ci sta molto a cuore, il diritto del lavoro e i rapporti tra datore di lavoro e dipendente.

La tutela del lavoratore non viene meno con la sentenza oggetto d’esame ma si stabiliscono soltanto dei paletti importanti che potrebbero determinare il licenziamento e giustificarlo.

In poche parole, bisogna effettuare una corretta valutazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il licenziamento e la Corte ha stabilito tale attività spetti al datore ma anche al lavoratore.

Il primo deve dare prova dell’esistenza di tali esigenze mentre il secondo deve dar prova che esista la possibilità di un ricollocamento utile presso altro posto di lavoro.

In sintesi questo è il succo della sentenza n. 15477/2012 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione.

Nello specifico, i fatti di causa riguardavano il licenziamento del dipendente di una società dopo che era venuto meno l’appalto per il quale era impiegato. Impugnato il licenziamento il lavoratore sosteneva l’assenza di un giustificato motivo.

Il ricorso dell’uomo veniva bocciato dalle Corti territoriali e, pertanto, al lavoratore non restava che affidarsi al giudizio degli ermellini, ai quali proponeva ricorso sulla base della violazione degli artt. 3 e 5, l. n. 604/66, lamentando l’assenza del giustificato motivo oggettivo, anche per il fatto che il datore di lavoro non gli aveva prospettato nessuna nuova collocazione al momento della comunicazione del recesso.

Piazza Cavour, in via del tutto preliminare, osserva l’assenza di specificità del quesito di diritto come articolato nel ricorso e, nel prosieguo, continua precisando che il ricorrente ha anche omesso di riportare il contenuto essenziale dei documenti richiamati (e contestati sotto il profilo probatorio) e di fornire i dati necessari al loro reperimento.

La Corte fa presente che il ricorso non è adeguatamente sorretto dalla prospettazione, in punto di fatto, dell’elemento decisivo che, se valutato diversamente, avrebbe reso «possibile una diversa soluzione ove il relativo errore non fosse stato commesso» e si pronuncia affermando la corretta decisione emessa della Corte territoriale

Per giurisprudenza costante in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo la corte ribadisce che  «determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive» il giudice è tenuto a controllare l’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, cui spetta «l’onere di provare l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte».

Nei confronti del lavoratore la Corte ricorda che da parte sua è richiesta una «collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali poteva essere utilmente ricollocato».

Pertanto, nella valutazione del caso in specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto incontestata il licenziamento del lavoratore per ragioni effettivamente di carattere produttivo-organizzativo ma anche la mancata collaborazione di quest’ultimo nell’accertamento di una possibile nuova collocazione non avendo fornuto nessuna allegazione in tal senso al punto che stando cosi le cose non resta ai giudici che respingere il ricorso e confermare la legittimità del licenziamento.

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