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Illegittimo licenziare il dipendente che non si presenta se non si comunica il motivo del trasferimento

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Illegittimo licenziare il dipendente che non si presenta se non si comunica il motivo del trasferimento

Suprema Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro

Sentenza 28 ottobre 2013 n. 24260

A cura della Dott.ssa Venusia Catania

La sezione lavoro della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 24260 del 28 ottobre 2013 ha ritenuto illegittimo il licenziamento comminato al lavoratore che non si è presentato nella nuova sede se la società datrice non ha comunicato entro i termini previsti dalla legge le motivazioni del trasferimento così come richiesti dal dipendente stesso.

Nel caso in specie, la ricorrente aveva dedotto che, dalla successione cronologica della corrispondenza epistolare, discendeva da parte della società datrice, la violazione del termine di 7 giorni (art. 2 della legge n. 604 del 1966 sul licenziamento), poiché aveva risposto oltre tale termine.

La Suprema Corte di Cassazione, sulla scia di un consolidato orientamento, ribadisce che nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta delle motivazioni del provvedimento di trasferimento, sorge a carico del datore di lavoro l’onere di indicarle, in ragione dell’applicazione analogica del già citato art. 2 della legge 604/66.

Pertanto, dovendosi applicare per via analogica la suddetta disposizione in tema di licenziamento, i Giudici hanno affermato che: “ove accertata la inosservanza del termine per la comunicazione dei motivi del trasferimento, il trasferimento dall’appalto deve considerarsi illegittimo; in conseguenza anche la condotta della lavoratrice ritenuta dalla sentenza impugnata integrare la giusta causa di licenziamento deve essere riesaminata alla luce di tale accertamento”.

Leggi il testo della sentenza – Corte di cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 28 ottobre 2013 n. 24260

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