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Licenziato perchè assuntore di sostanze stupefacenti

Licenziato perchè assuntore di sostanze stupefacenti
Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Sentenza 6 febbraio – 26 maggio 2014, n. 11715
Presidente Stile – Relatore Tria

licenziamento rifiuti camionLa Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha trattato il caso di un lavoratore, addetto alla guida di automezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti, che è stato licenziato perchè, da una sentenza penale emessa nei suoi confronti è risultato essere consumatore di sostanze stupefacenti.

Nel caso di specie la Corte ha quindi valutato se tale circostanza possa essere considerata un giustificato motivo di licenziamento e spiega, discostandosi dalle affermazioni della Corte territoriale che è “onere del lavoratore eccepire e dimostrare l’insussistenza della condizione di non conoscenza o conoscibilità da parte dell’azienda della sua condizione di consumatore di droga, che è alla base dell’impossibilità oggettiva della utilizzazione del lavoratore, costituente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento

In conclusione, “la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi affermati” in sentenza ed in particolare al seguente :  “nella valutazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento di un lavoratore avente le mansioni di guida di automezzi pesanti di trasporto di rifiuti sulla pubblica via, il quale, con sentenza penale di condanna per il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti sia risultato consumatore di sostanze stupefacenti, è necessario – nella situazione normativa antecedente l’emanazione della disciplina attuativa dei primi due commi dell’art. 125 del d.P.R. n. 308 del 1990 – che il lavoratore fornisca piena prova, attraverso la produzione dell’esito di esami tossicologici ad hoc – del proprio avvenuto pieno recupero, con la conseguente dismissione dell’abitudine al consumo di sostanze stupefacenti, la quale – anche al di sotto della soglia della tossicodipendenza- è da sola sufficiente ad inibire la guida di veicoli su strada (ex art. 187 del codice della strada) e ad esporre il datore di lavoro al rischio di essere chiamato a rispondere di eventuali danni cagionati a terzi”.

Per conoscere i motivi del ricorso e le motivazioni della decisione presa dei giudici della Suprema Corte di Cassazione

Leggi il testo della sentenza

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