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L’outsourcing giustifica il licenziamento, parola di Cassazione

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L’outsourcing giustifica il licenziamento, parola di Cassazione
Corte di Cassazione Sentenza 6346 del 13 marzo 2013

Una sentenza interessante è stata recentemente emessa dalla Corte di Cassazione in materia di lavoro e, precisamente, sul fatto che l’outsourcing giustifica il licenziamento del lavoratore nela caso in cui sia dimostrato l’impossibilità di “ripescaggio” dello stesso.

E’ questo ciò che emerge dalla sentenza n. 6346/2013 con cui la Cassazione, esaminado il caso di una società che, decidendo di affidare ad esteri il servizio di infermeria per le visite preassuntive e di controllo dei dipendenti e sopprimendo il posto che fino a prima era affidato ad una infermiera,  si è vista costretta a licenziare quest’ultima.

La donna ha tentato di far valere le proprie ragioni portando il caso in tribunale fino alla massima Corte ma, anche in questa sede, i giudici hanno deciso per la conferma del licenziamento in quanto le ragioni di questo sono supportate da valide ragioni inquadrabili nell’ambito dell’organizzazione del lavoro e, pertanto, previste dall’art. 3 della L. 604/1966.

Sul ripescaggio della lavoratrice, gli ermellini chiariscono che la donna non aveva ben indicato la posizione in cui poteva essere reimpiegata.

La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla donna in quanto l’attività prestata da quest’ultima, venendo meno nell’apparato aziendale in forza di un genuino appalto di detto servizio, resta estranea alla società farmaceutica con la soppressione del posto di lavoro e ciò permettete dunque alla Società di licenziare la lavoratrice per giustificato motivo oggettivo stante la dimostrata l’impossibilità della sua ricollocazione interna.

Nel corso del procedimento infatti, è emerso che l’azienda ha dato provo di aver assunto nei 12 mesi successivi al licenziamento e in tutto il territorio nazionale, un addetto al controllo qualità e un manutentore elettrico ovvero professioni diversi dalla infermiera.

La Corte precisa poi che spettava alla dipendente indicare concretamente le posizioni di lavoro in cui poteva essere reimpiegata.

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