Sentenze Cassazione

Maltrattamento di animali usare il collare elettronico

cane

Maltrattamento di animali usare il collare elettronico
Suprema Corte di Cassazione
Sentenza n.38034/2013

Spesso ci siamo interessati di sentenze che riguardavano gli animali e i maltrattamenti che purtroppo sono costretti a subire per colpa di persone senza scrupoli.
Anche nella sentenza in esame la fattispecie di reato analizzata è quella di cui all’articolo 727 del codice penale e, più nello specifico, la questione sottoposta al vaglio degli ermellini riguardava l’uso del collare anti-abbaio.
Per capirci, il collare in questione è quello elettronico, quello che manda un impulso elettrico dolorosissimo per reprimere col dolore il carattere vivace dell’animale.
Nel caso di specie la Corte ha concluso “che nulla giustificava detta condotta illecita avendo il cane un’indole docile e remissiva”

Articolo 727 Codice Penale
Maltrattamento di animali

Chiunque incrudelisceverso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristicheanche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’ammenda da milletrentadue euro a cinquemilacentosessantaquattro euro.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell’allevamento, della mattazioneo di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell’animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza [36] e la confiscadegli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidivala condanna comporta l’interdizione dall’esercizio dell’attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l’ammenda da milletrentadue euro a cinquemilacentossessantaquattro. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l’attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l’interdizione dall’esercizio dell’attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.
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