Sentenze Cassazione

Lancio di cose pericolose e manifestazioni sportive

Giurisprudenza Penale – Sentenza n.37934/2021 – DASPO – FGCI CONI – Manifestazioni sportive – Lesioni – Pericolo concreto alle persone – Associazioni / Società sportive dilettantistiche – Tutela penale competizioni sportive – Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione  di  campo in occasione di manifestazioni sportive

La terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.37934/2021, che di seguito si riporta in fondo all’articolo, in tema di lesioni nelle manifestazioni sportive, ha affermato che “alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2-bis del d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito dalla l. 19 ottobre 2001, n. 377, le “manifestazioni sportive” tutelate dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 si identificano nelle competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività specificamente “previste” dalle federazioni sportive e dalle organizzazioni ed enti riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ovverossia inserite in un programma, definito nelle sue coordinate spazio-temporali, riferibile ai predetti soggetti, pur se non organizzate e gestite dagli stessi, non essendo pertanto sufficiente che le stesse attengano ad una delle discipline sportive previste in generale da una qualsiasi federazione/ente/associazione. (Fattispecie relativa al reato di lancio di cose pericolose ex art. 6-bis della legge n. 401 cit., commesso in occasione della premiazione di un torneo dilettantistico di calcio a cinque organizzato da pubblici esercenti)”.

Per saperne di più: 

Cassazione Penale sentenza n. 37934-2021

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Articolo 582 Codice Penale

Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c. nav. 1151].

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Articolo 585 Codice Penale

Circostanze aggravanti

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583 quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Agli effetti della legge penale per armi s’intendono:

  1. 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona [704];
  2. 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

 

LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive))

Articolo 6-bis  (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione  di  campo in occasione di manifestazioni sportive) 

  (( 1. Salvo che il fatto costituisca piu’  grave  reato,  chiunque, nei luoghi in cui  si  svolgono  manifestazioni  sportive  ovvero  in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di  coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore  precedenti o successive allo svolgimento  della  manifestazione  sportiva,  e  acondizione che i fatti avvengano  in  relazione  alla  manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo  da  creare  un  concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero  bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante,  oggetti  contundenti,  o, comunque, atti ad offendere, e’ punito con la  reclusione  da  uno  a quattro anni. La pena e’ aumentata se dal  fatto  deriva  un  ritardo rilevante  dell’inizio,   la   sospensione,   l’interruzione   o   la cancellazione della manifestazione sportiva.  La  pena  e’  aumentata fino alla meta’ se dal fatto deriva un danno alle persone. )) 

  2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,  chiunque,  nei luoghi  in  cui   si   svolgono   manifestazioni   sportive,   supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero,  nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di  gioco,  e’ punito (( con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena e’ della reclusione da sei mesi a quattro  anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio,  l’interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica)).

Articolo 6-ter  (Possesso di artifizi  pirotecnici  in  occasione  di  manifestazioni sportive). 

  (( 1. Salvo che il fatto costituisca piu’  grave  reato,  chiunque, nei luoghi in cui si  svolgono  manifestazioni  sportive,  ovvero  in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di  coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore  precedenti o successive allo svolgimento  della  manifestazione  sportiva,  e  a condizione che i fatti avvengano  in  relazione  alla  manifestazione sportiva stessa, e’ trovato in possesso  di  razzi,  bengala,  fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione  di  fumo  o  di  gas visibile,  ovvero  di  bastoni,  mazze,   materiale   imbrattante   o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad  offendere,  e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e  con  la  multa  da 1.000 a 5.000 euro )). 

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