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Mantenimento figli anche se il padre è disoccupato

Suprema Corte di Cassazione VI Sez. Penale Sentenza n. 34952/2018 del 4/07/2018

Mantenimento figli anche se il padre è disoccupato
Suprema Corte di Cassazione VI Sez. Penale
Sentenza n. 34952/2018 del 4/07/2018
 
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La sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato il caso di un uomo, un 35enne disoccupato, che è stato condannato per non aver provveduto al mantenimento della figlia.
 
L’uomo si è difeso sostenendo di non aver mai avuto alcun reddito e di aver preso un accordo con la madre in cui avevano stabilito una cifra di cinquanta euro mensili ma non c’è stato nulla da fare, la Corte, infatti, ha subito chiarito che sono nulli gli accordi presi dai genitori sui mezzi di sussistenza ai figli se non vengono controllati e omologati dal giudice, trattandosi di una materia su cui non vi è libera autonomia delle parti.
 
Inoltre, hanno precisato che “la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; il reato sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore.”
 
Ritenuto, dunque, integrato il reato contestato poichè l’imputato non ha mai adempiuto all’obbligo contributivo in favore della figlia minore, pur avendo svolto saltuariamente attività lavorativa, gli ermellini hanno anche deciso di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena per la reiterazione della condotta.
 
Concludono i giudici del Palazzaccio che “In tema di sospensione condizionale della pena, il diniego della concessione del beneficio può essere motivato, in ipotesi di reato permanente, con riferimento alla persistenza della condotta criminosa là dove i profili fattuali della vicenda siano di tale pregnanza da sorreggere una siffatta motivazione“.
 
Secondo la Corte d’Appello, infatti, il beneficio era stato negato poiché l’imputato ha tenuto per anni una condotta di totale disinteresse, morale e materiale, per la figlia minore.
 
Articolo 570 codice penale
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
 
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [2] o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75] di età minore [2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.
 
Leggi il testo della Sentenza n. 34952-2018

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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