Giurisprudenza Civile – Famiglia – Sentenza 27904/2021 – Obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha esaminato una questione che spesso trova spazio nelle aule di tribunale, ovvero il mantenimento dei figli maggiorenni.
La questione che si pone alla base delle rispettive contrapposte richieste delle parti sono quasi sempre le stesse, chi è onerato del mantenimento vuole far cessare detto diritto una volta raggiunta l’età lavorativa di colui che riceve il mantenimento.
Tale circostanza però si è sempre scontrata col dovere da parte dei genitori di mantenere il figlio soprattutto nel caso in cui quest’ultimo versi in una situazione di insufficienza economica (tipico esempio è il caso del figlio all’università che per via del percorso formativo scolastico scelto non riesce a conciliare contemporaneamente la vita universitaria profittevole e quella lavorativa).
E’ pacifico che la cessazione dell’obbligo di mantenimento non sia automatica al raggiungimento del diciottesimo anno d’età ma è anche vero che non può durare in eterno, fino a quando non si raggiunga l’autonomia economica conseguente ad un lavoro stabile e continuativo. In altri termini è necessario fare delle valutazioni sul caso e decidere di conseguenza.
Nel caso di specie non si fa eccezione. I motivi che hanno originato la vicenda sono quelli di cui si è detto. Interessante però è il passaggio che viene fatto dalla Corte sulla concreta ricerca da parte della figlia maggiorenne di una situazione lavorativa stabile che possa realizzare la sua autonomia economica.
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