Marito infedele, addebito e mantenimento
Marito infedele, addebito e mantenimento
Suprema Corte di Cassazione Prima Sezione Civile
Sentenza 23 settembre 2013 – 17 gennaio 2014, n. 929
Presidente Carnevale – Relatore Campanile
La Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha esaminato ancora una volta un caso di infedeltà matrimoniale e, “in definitiva, nell’impugnata decisione risulta rispettato il fondamentale criterio dettato dalla disposizione contenuta nell’art. 156 c.c., secondo cui, valutato il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio, ed accertato che i mezzi economici del coniuge richiedente non gli consentono di mantenerlo, bisogna procedere a una valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al fine di stabilire se sussista una disparità economica che giustifichi l’attribuzione dell’assegno e, quindi, determinarne l’ammontare. La corte di appello, avendo dato atto dell’incontrovertibile disparità delle condizioni patrimoniali dei coniugi, ed avendo valutato in base alle stesse il tenore di vita matrimoniale, ha determinato l’assegno in favore della S. , valutando, secondo un giudizio di merito esente da censure in questa sede, la mancanza, in capo alla stessa, di mezzi di sussistenza, a prescindere dalla disponibilità di una casa di abitazione acquistata con la somma di danaro a lei derivante dalla vendita della quota della casa già appartenente alla comunione legale, a fronte di una preponderante condizione economica dell’onerato (che non aveva impugnato in via incidentale l’originaria attribuzione dell’assegno), e del quale, in ogni caso, sono state considerate, in termini di concretezza ed attualità, le necessità personali e le ulteriori obbligazioni nei confronti di altri soggetti“.
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