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Minaccia a pubblico ufficiale, i chiarimenti della Cassazione

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Corte di Cassazione –  Sentenza n. 28701 del 17 luglio

La suprema corte di cassazione con una recente sentenza ha chiarito alcuni aspetti importanti relativi all’ipotesi di reato prevista dal codice di cui all’art. 336 c.p.

In particolare, la cassazione ha stabilito che si configura il reato di minacce rivolte ad un pubblico ufficiale soltanto nel caso in cui le violenze o le minacce siano tali da poter costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero ad omettere un atto d’ufficio.

Per la corte la minaccia (o violenza) deve sempre precedere il compimento dell’atto e il reato non si configurerà questi elementi se non incideranno sulla determinazione del pubblico ufficiale.

La corte nell’emettere la sentenza n. 28701 del 17 luglio, ha sottolineato la differenza esistente tra la condotta minacciosa e/o violenta che può essere tenuta da un individuo e che può concretamente configurare il reato di cui sopra con la diversa situazione che può originarsi da un comportamento volgare ed ingiurioso che rappresenta il tipico atteggiamento usato quando l’atto è già in parte compiuto.

Quest’ultimo caso, per la corte non integra il reato di cui al 336 c.p. ma “quello di oltraggio non più previsto dalla legge come reato, perché abrogato dall’art.18 delle legge n.205 del 1999“.

Nelle motivazioni della sentenza si legge che “per la configurabilità del delitto previsto dall’art. 336 e. p., la violenza o la minaccia deve essere diretta a costringere il pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio e devono precedere il compimento dell’atto. La condotta realizzata dai due giovani, per come emerge dalla sentenza impugnata, appare all’evidenza espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento parolaio e genericamente minaccioso e usata a causa dell’atto già in parte compiuto, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull’attività che in realtà ebbe a concludersi con il sequestro da parte del agente di polizia municipale“.

Allorché il comportamento di aggressione all’incolumità fisica del pubblico ufficiale non sia diretta a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione a incidere sull’attività dell’ufficio o del servizio, la condotta violenta non integra il delitto di cui all’art. 336 c.p., ma – una volta abrogato il delitto di oltraggio di cui all’art. 341 c.p. – i più generali reati di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese, per la cui procedibilità è necessaria la querela“.

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