Morte del difensore e interruzione automatica del processo
Morte del difensore e interruzione automatica del processo
Suprema Corte di Cassazione II Sezione Civile
Sentenza 13 marzo – 5 maggio 2014, n. 9623
Presidente Goldoni – Relatore Bursese
La sentenza in commento chiarisce alcuni aspetti relativia all’interruzione automatica del processo a causa del decesso dell’unico difensore della parte costituita.
In base a quanto emerge dal testo della sentenza n. 9623/2014 depositata lo scorso 5 maggio, la Corte richiamando alcuni propri precedenti riguardanti analoghe fattispecie ha affermato che “La morte dell’unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio di secondo grado tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e l’udienza collegiale, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza di appello eventualmente pronunciata; l’irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti all’uopo necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo quest’ultima essere rilevata d’ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (Cass. Sentenza n. 26319 del 11/12/2006; Cass. 12398 del 28/05/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25234 del 14/12/2010)“
Pertanto, “riconosciuta fondatezza di tale motivo, comporta la nullità del procedimento e della sentenza impugnata” i supremi giudici hanno rinviato tutto ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.