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Morte operaio, responsabile il datore di lavoro negligente

Morte operaio, responsabile il datore di lavoro negligente
Suprema Corte di Cassazione IV Sezione Penale
Sentenza 23 gennaio – 31 marzo 2014, n. 14788
Presidente Sirena – Relatore Massafra

La Corte di Cassazione ha trattato il caso di un operaio deceduto a seguito di una caduta da un ponteggio mentre si trovava sulla volta di una chiesa senza indossare l’attrezzatura per la sicurezza.

Per la Cassazione “Si trattava di un obbligo di vigilanza incombente sul datore di lavoro in via generale ed astratta la cui inottemperanza si desume dall’omesso uso della cintura da parte del lavoratore: se mai sarebbe stato necessario dimostrare che la vittima aveva deliberatamente rifiutato di indossarla

 

rischio elettivo - infortunio sul lavoro

 

Si legge in sentenza “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, a norma dell’art. 376 del d.P.R. n. 547 del 1955 l’accesso ai posti elevati di edifici deve essere reso sicuro ed agevole mediante l’impiego di mezzi appropriati di sicurezza in tutti i casi in cui devono eseguirsi lavori di manutenzione e riparazione, a nulla rilevando che simili lavori siano normali o straordinari, in quanto la finalità della norma è di prevenire la caduta dall’alto dei lavoratori che devono accedere ed operare in simili condizioni ad altezze pericolose, senza che ciò escluda che il datore di lavoro doti i lavoratori che accedono al tetto di cinture di sicurezza (essendo essi esposti a pericoli di caduta), e vigili perché di tale mezzo facciano effettivo uso (Cass. pen. Sez. IV, n. 7682 del 21.1.2010, Rv. 246802)“.

L’obbligo concernente la predisposizione di un sistema di ponteggi ed opere antinfortunistiche tese ad impedire il crollo della volta, sussiste anche e soprattutto a carico del datore di lavoro. E ciò al punto che “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro, nel caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, di apprestare (quando possibile) impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali non può essere sostituito dall’uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare” (Cass. pen. Sez. IV, n. 25134 del 19.4.2013, Rv. 256525)”.

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