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Multe non valide se la presenza dell’autovelox è resa nota solo dalla stampa locale

Multe non valide se la presenza dell’autovelox è resa nota solo dalla stampa locale
Corte di Cassazione – Ordinanza n. 21199 del 28 novembre 2012

Sulle violazioni dei limiti di velocità spesso si finisce innanzi alla Suprema Corte. Questa volta sotto esame dei massimi giudici sono le apparecchiature utilizzare per effettuare i controlli e, più nello specifico, la sentenza odierna, l’ordinanza n. 21199 del 28 novembre 2012, si preoccupa di verificare quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del DL n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002, che dispone la preventiva informazione agli automobilisti della installazione dei suddetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo.

Informare gli automobilisti che in un determinato tratto di strada potranno essere controllati dai citati  dispositivi è da sempre stato considerato un buon mezzo per indurre gli utenti della strada a mantenere una condotta di guida corretta, che non violi la normativa del codice stradale soprattutto con rferimento ai limiti di velocità.

Pertanto, questo avvertimento rappresenta un buon deterrente, capace di incidere, in senso positivo ma senza fare miracoli, sul comportamento di chi è al volante per non incorrere in possibili infrazioni.
L’importanza di questa indicazione è tale che la sua mancanza cagiona la nullità della eventuale sanzione irrogata.

Nella sentenza oggetto del nostro esame, la Corte analizzando il caso in cui il Tribunale ha dato atto dell’assenza di questa segnaletica che preavvisa al guidatore la possibile presenza di un controllo effettuato mediante dispositivi elettronici di rilevamento della velocità ha affermato che il Tribunale, “nell’attribuire credito all’assunto della Prefettura, secondo cui la presenza dell’apparecchiatura sarebbe stata comunicata attraverso gli organi di stampa locale, ha ritenuto valida tale forma di comunicazione richiamando la Circolare del 3 ottobre 2002 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, che al punto 7 (informazioni all’utenza) stabilisce che l’avviso dell’utilizzazione dei dispositivi può essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile, e cioè attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all’utenza, annunci radiofonici o attraverso i media, come è avvenuto nel caso in esame”.

Gli ermelli hanno precisato che la decisione presa dal Tribunale ha avuto illegittimamente come parametro di riferimento non la norma di legge ma un atto che non costituisce fonte di diritto perchè hanno basato il giudizio non su ciò che disciplina la materia (la legge) ma su una circolare ministeriale.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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