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Droga nel pigiama. Favoreggiamento o dentenzione? La risposta della Cassazione

Nasconde la droga nel pigiama. Favoreggiamento o dentenzione? La risposta della Cassazione
Corte di Cassazione Sentenza n. 35641/12

La Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti relativi alla differenza esistente tra la detenzione di sostanze stupefacenti e il semplice favoreggiamento.

Con la sentenza n. 35641/2012 ha avuto modo di rispondere ad alcuni quesiti importanti perchè la vicenda che ha originato il porcesso giunto fino a Piazza Cavour riguardava il caso di una donna che durante una perquisizione, ha nascosto, in maniera grossolana, la droga (cocaina) del “compare”.

In pratica la donna nascose  il sacchetto sotto il pigiama, rifiutando la perquisizione fingendo un malore.

Questo comportamento deve quindi inquadrarsi come un semplice favoreggiamento oppure configura il reato di detenzione? La risposta della Corte non si fa attendere e delimita lo spazio d’azione di entrambe le fattispecie di reato.

La Corte d’Appello di Napoli, che ha trattato il caso in seconda istanza condannava la donna per il delitto di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/90 perchè colpevole di aver detenuto, al fine di un successivo spaccio, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti dalle quali ne avrebbe ricavato un numero considerevole di dosi singole.

La vicenda giunge tra le mura del palazzaccio dove la donna si difende rappresentando ai giudici per mezzo del proprio difensore che il suo comportamento non integrava il suddetto reato ma, al massimo, la fattispecie descritta dall’art. 379 c.p. ovvero favoreggiamento reale che colpisce chi si adopera per aiutare taluno ad assicurarsi il prodotto del reato.

Per gli ermellini, la «multiforme e protratta condotta dissimulatoria» appare incompatibile con l’asserita ignoranza del contenuto del sacchetto e con la possibile passiva obbedienza agli ordini del correo.

La Corte, riguardo al delitto di favoreggiamento e richiamando alcune proprie precedenti decisioni (sentenze n. 4243/1997 e n. 12915/2006) chiarisce che l’aver prestato aiuto al compare  “in corso d’opera” fa rientrare la fattispecie dentro l’ipotesi del concorso di persona e non in quella del favoreggiamento, nel caso in cui vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una più articolate fattispecie.

Inoltre, «il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione, atteso che nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso quanto meno a carattere morale».

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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