In evidenza

Associazione mafiosa e il principio del “ne bis in idem”

sentenza n. 32767 del 2021

La Cassazione, con la sentenza n. 32767 del 2021 che di seguito si riporta al link in fondo all’articolo, ha avuto modo di fare alcune precisazioni in materia di associazione di tipo mafioso.

Nello specifico, il Tribunale del Riesame di Napoli aveva rigettato gli appelli cautelari proposti contro le ordinanze del GIP che respingeva le istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un imputato accusato di associazione camorristica.

Alle spalle dell’imputato vi era già un procedimento per lo stesso reato conclusosi con l’archiviazione e, pertanto, la difesa ha eccepito la violazione del principio di ne bis in idem che la disposizione dell’art. 414 del codice di rito vuole tutelare: a fronte di un fatto materiale identico.

Secondo la difesa “avrebbero dovuto essere ritenute inutilizzabili tutte le indagini compiute dopo la richiesta di archiviazione, ivi comprese le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riferite ai fatti antecedenti all’archiviazione, pur se raccolte successivamente”. 

Dall’analisi del caso in commento la Suprema Corte, che ha annullato il provvedimento impugnato senza rinvio limitatamente per le condotte di cui all’art. 416 bis cod. pen. e con rinvio al Tribunale di Napoli per le condotte successive, affermato il seguente principio di diritto, valido anche in ipotesi di mancata riapertura delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 414 cod. proc.: “nel caso di procedimento per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto partecipe, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell’organizzazione criminale, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare o che le condotte sono successive all’archiviazione o che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio”. 

Leggi il testo della sentenza n. 32767 del 2021

____________________________

Articolo 414 Codice di procedura penale – Riapertura delle indagini

1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni [157 disp. att.].

2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’articolo 335.

Articolo 416 bis Codice Penale – Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzanol’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confiscadelle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego [240].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater].

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo