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Chi ne risponde se annega un bagnante?

Chi ne risponde se annega un bagnante?
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile
Sentenza 6 marzo – 23 maggio 2014, n. 11532
Presidente Berruti – Relatore Rossetti

mareCon la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha esaminato il caso di un bagnante annegato mentre faceva il bagno nel tratto di mare antistante il lido del Comune di Campomarino.

I familiari del defunto chiedevano la condanna del Comune al risarcimento danni ritenendo l’amministrazione responsabile per il tragico evento poichè non la stessa non aveva adempiuto all’ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Termoli sin dal 1995, con la quale gli si imponeva di predisporre di un servizio di assistenza alla balneazione e salvataggio ovvero, in mancanza, di installare nel luogo dell’accaduto segnalazioni che rendessero avvertiti i bagnanti della pericolosità di quel tratto di mare, a causa delle forti correnti.

La domanda venne accolta dal Tribunale ma veniva ugualmente appellata in via principale dalle parti vittoriose in quanto questi ultimi chiedevano una più cospicua liquidazione del danno mentre, in via incidentale, il Comune chiedeva il rigetto integrale delle pretese attoree.

La Corte territoriale, rigettava quindi l’appello incidentale accogliendo quello principale e, pertanto, rideterminando il quantum sia del danno non patrimoniale, sia del danno da mora.

La sentenza d’appello veniva dunque impugnata per cassazione dal Comune di Campomarino.

In questa sede, i giudici della suprema corte, hanno ribaltato le decisioni prese nelle fasi precedenti rappresentando che il mare è qualcosa che non va confuso con il lido marito e che rientra nel demanio marittimo e, pertanto, non può costituire una cosa suscettibile di custodia ai sensi dell’articolo 2051 c.c.

 

Articolo 2051 Codice Civile
Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2052].

Ne consegue che, viene meno la presunzione prevista dalla suddetta norma nei confronti della pubblica amministrazione cui la legge affida la gestione del fondo marino.

 

La corte ha quindi accolto i motivi proposti nel ricorso da parte del Comune, ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta dai familiari del defunto condannando questi ultimi anche al pagamento delle spese di giudizio.

Per conoscere i motivi del ricorso e le motivazioni che hanno portato a questa decisione

Leggi il testo della sentenza

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