Sentenze Cassazione

Nessun addebito al marito fedifrago se la moglie non vuole figli

In materia di addebito la Suprema corte di Cassazione ha avuto modo di trattare un caso che certamente interesserà tutti i mariti (o meglio gli ex mariti) che stanno affrontando una causa di separazione originata anche a causa di loro relazione extraconiugale.

Spesso il fatto di aver “tradito” la propria compagna viene identificato come una possibile causa idonea ad far ricadere sul fedifrago la colpa per la rottura del matrimonio ma la Corte ha molte volte spiegato che le cose non stanno affatto così.

I giudici con la toga d’ermellino si sono pronunciati numerose volte sull’argomento al punto che oggigiorno è possibile affermare, per giurisprudenza costante, che la colpa per la rottura del matrimonio non dirattamente collegata al fatto di aver o meno tradito il coniuge ma di averlo tradito facendo venir meno quel rapporto di fiducia insito nella famiglia che caratterizza ogni rapporto tra marito e moglie.

Con la sentenza n. 16089/2012 la Corte indirettamente rimarca questo concetto stabilendo che non il fatto di aver avviato (in questo caso da parte del marito) una relazione extraconiugale non deve necessariamente comportare un addebito se alla base di tutti esistono altre situazioni ben più gravi che a tal fine debbono essere considerate, come ad esempio il fatto che “la moglie ha dichiarato di non volere un figlio da lui”.

Pronunciandosi in questo modo i giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso presentato dalla donna avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che, sulla questione aveva riconosciuto le ragioni del marito revocando l’addebito comminatogli in primo grado.

In conclusione, la Corte ha precisato che  “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di un’accertata situazione di intollerabilità della convivenza, si da costituire non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza”.

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!